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Sez. 1, Sentenza n. 12511 del 05/12/1995 (Rv. 494938 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Applicazione della pena su richiesta della parte - Decadenza dell'eletto a norma dell'art. 15 legge n. 55 del 1990 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494938-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di contenzioso elettorale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448 cod. proc. pen.) rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificata dall'art. 1, comma 4 "quinquies" della legge 18 gennaio 1992 n. 16 - il quale commina la decadenza di coloro che ricoprono una delle cariche ivi previste, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei casi contemplati dalla lett. c) - atteso che il giudice accetta la richiesta delle parti di applicare la pena non soltanto quando non sussistono gli estremi per una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma anche quando, in base alle risultanze di cui può disporre, traspare la colpevolezza del soggetto sottoposto a giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 129, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)