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Sez. 3, Sentenza n. 4831 del 14/11/1989 (Rv. 464199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MODALITÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MODALITÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nell'atto d'appello, richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. - la cui inosservanza peraltro non comporta l'inammissibilità - avendo lo scopo di rendere intellegibili i motivi di impugnazione in base alla semplice lettura di tale atto, può dirsi soddisfatto quando l'atto di appello fornisca, sia pure indirettamente attraverso l'esposizione dei motivi, gli elementi necessari ai controinteressati ed al giudice per l'individuazione dell'oggetto e delle ragioni del gravame. (V 553/87, mass n 450289; (V 2799/84, mass n 434832; (V 820/83, mass n 425570; (V 998/81, mass n 411525).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)