Sez. 2, Sentenza n. 14870 del 16/11/2000 (Rv. 541790 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - IN GENERE | Disponibilità, diretta o indiretta, di un unico socio - Conseguenze - Confusione con il patrimonio personale di questi - Esclusione - Fondamento - Primaria funzione di garanzia delle obbligazioni sociali.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - IN GENERE
La circostanza che un socio disponga, direttamente e/o indirettamente - nella specie attraverso un'Anstalt dal medesimo fondata- dell'intero capitale sociale di una società di capitale, non comporta la confusione del patrimonio personale del primo con quello della seconda, e perciò i creditori dell'uno, pur se socio sovrano o tiranno, non possono aggredire i beni dell'altra, sottraendoli alla loro primaria funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali. Invece, proprio per rafforzare questa funzione, a norma dell'art. 2497, secondo comma, cod. civ., nella formulazione previgente a quella introdotta dall'art. 7 del DLG 3 marzo 1993 n. 88, nel caso di insolvenza di una società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sociali siano appartenute ad un solo socio, questi ne rispondeva illimitatamente con il suo patrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2472, Cod. Civ. art. 2497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)