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Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006 (Rv. 587066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Proposizione dell'impugnazione nei confronti di parte priva di legittimazione passiva - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Controricorso della parte legittimata passivamente - Sanatoria "ex tunc" della nullità nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è affetto (non da inesistenza ma) da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile al predetto atto impugnatorio), trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Tale nullità è, peraltro, sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica la norma dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353. (Nella specie, relativa a sanzione amministrativa per emissione di assegno senza provvista, il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero degli Interni, privo di legittimazione passiva, anziché del Prefetto, unico soggetto legittimato avendo emesso l'ordinanza-ingiunzione e di fatto difesosi nel giudizio di legittimità con controricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha affermato che la nullità del ricorso era stata sanata dalla costituzione del soggetto legittimato passivamente).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)