Sez. U, Sentenza n. 3373 del 23/04/1990 (Rv. 466801 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEVOLUZIONE CONVENZIONALE DI CONTROVERSIE ALLA COGNIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEVOLUZIONE CONVENZIONALE DI CONTROVERSIE ALLA COGNIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
L'art. 17 della convenzione di Bruxelles sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, ai sensi del quale le controversie presenti o future inerenti ad un determinato rapporto giuridico, per il caso in cui almeno una delle parti sia domiciliata nel territorio di uno degli stati contraenti, possono essere convenzionalmente devolute alla cognizione esclusiva del giudice di uno dei predetti stati (ancorché diverso da quello del suddetto domicilio), in forza di un patto scritto o verbale confermato per iscritto, il quale può essere contestuale al contratto costitutivo di detto rapporto, ovvero anche può intervenire in corso di esecuzione del contratto stesso, trova applicazione pure con riguardo alle controversie che l'ordinamento italiano devolve alla Competenza funzionale del giudice del lavoro (e così in tema di rapporto di Agenzia), atteso che l'inderogabilità di tale Competenza vige nell'ambito delle cause spettanti alla cognizione del giudice italiano, senza interferire sui criteri di attribuzione della giurisdizione. (V 6190/82, mass n 423864; (V 5776/81, mass n 416486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)