Sez. U, Sentenza n. 17209 del 14/11/2003 (Rv. 568175 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Patto di proroga della giurisdizione - Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Controversie devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro - Estensione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La deroga convenzionale alla giurisdizione del giudice italiano in favore di quella di uno degli Stati membri, pattuita ai sensi e modi previsti dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), opera anche con riguardo alle controversie che l'ordinamento italiano devolve alla competenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che l'inderogabilità di tale competenza vale nell'ambito delle controversie spettanti alla cognizione del giudice italiano e non può quindi interferire sui criteri di attribuzione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)