Sez. 1, Sentenza n. 1296 del 19/09/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285832-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Disposto di cui all'art. 460, comma 1, lett. h-ter), cod. proc. pen., novellato dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità ai decreti penali di condanna emessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, ma notificati successivamente – Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, il disposto dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a termini del quale è dato avviso all'imputato della possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria di un quinto in caso di mancata opposizione, trova applicazione, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., anche con riguardo ai decreti penali di condanna emessi antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, trattandosi di norma di carattere processuale che ha prodotto effetti sostanziali, in quanto determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)