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Sez. L, Sentenza n. 5099 del 23/11/1977 (Rv. 388707 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICATO MOTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388707-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICATO MOTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo di carattere obiettivo, di cui all'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, non e sufficiente che il giudice del merito accerti la non arbitrarieta del licenziamento di un determinato dipendente attraverso la valutazione degli elementi di prova forniti dal datore di lavoro - su cui grava il relativo Onere a norma dell'art 5 della legge n 604 del 1966 - in ordine alle ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al suo regolare svolgimento, ma e necessario che il giudice accerti le ragioni obiettive, per cui il lavoratore non poteva essere mantenuto in servizio mediante utilizzazione in altro settore dell'azienda e con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. (V 3578/72, mass n 361571).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)