Sez. L, Sentenza n. 999 del 14/03/1975 (Rv. 374391 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE GENERALE DI RIVALSA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - MANCATO VERSAMENTO TEMPESTIVO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE GENERALE DI RIVALSA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - MANCATO VERSAMENTO TEMPESTIVO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'art 19 della legge 4 aprile 1952 n 218 (sull'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e superstiti) - nel disporre, con norma richiamata dalla legge 9 novembre 1955 n 1122 (sul trattamento previdenziale dei giornalisti) che il datore di lavoro e responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore e puo, inoltre, trattenere tale quota sulla retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce - prevede una speciale ipotesi di rivalsa diretta che non preclude al datore di lavoro che non se ne sia avvalso, ma che, tuttavia, abbia pagato tempestivamente i contributi previdenziali, di esercitare l'Azione generale di rivalsa che spetta a chiunque abbia adempiuto un debito altrui ed e proponibile, nel termine prescrizionale di dieci anni, ove invece, l'imprenditore non abbia versato i suddetti contributi nel termine di legge, poiche, in tal caso, l'obbligazione contributiva grava, a norma dell'art 23 della citata legge 4 aprile 1952 n 218, esclusivamente sul datore di lavoro, come debito proprio, anche per la parte gia a carico dei lavoratori, la suddetta Azione generale di rivalsa puo essere proposta nei confronti di quest'ultimo soltanto nel caso in cui si accerti che il ritardo nell'adempimento non e imputabile a colpa del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)