Sez. L, Sentenza n. 10686 del 29/11/1996 (Rv. 500935 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Retribuzione - Adeguatezza ex art. 36 Cost. - Valutazione - Criteri - Riferimento alla retribuzione iniziale del professore associato a tempo definito - Presupposti.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
La retribuzione contrattualmente stabilita fra università e lettori di lingua straniera non si sottrae alla verifica giudiziale della sua adeguatezza in relazione al precetto di cui all'art. 36 Cost., ben potendo il giudice del merito - la cui valutazione si risolve in un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto impiegati - modificarla (sostituendo la relativa clausola contrattuale) ove consideri inadeguato il compenso concordato; in particolare, considerato che per i lettori di lingua straniera nessuna equiparazione è prevista dalla legge rispetto ai professori associati, che rappresentano una categoria del tutto diversa ed autonoma, regolata dal diritto pubblico, il cui rapporto si costituisce non in base a chiamata diretta e a contrattazione di diritto privato, ma in forza di selezioni concorsuali, l'attribuzione ai lettori del diritto al compenso (massimo) corrispondente alla retribuzione iniziale del professore associato a tempo definito presuppone che il giudice accerti che il corrispettivo contrattualmente previsto non è proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni richieste o in concreto eseguite ovvero che non è sufficiente ad assicurare ai suddetti lavoratori un'esistenza libera e dignitosa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)