diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2007 del 09/07/1974 (Rv. 370269 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - ATTIVITA MATERIALE DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - GESCAL - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO NELLA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370269-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - ATTIVITA MATERIALE DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - GESCAL - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO NELLA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Il limite interno posto alla giurisdizione dell' AGO dall'art 4 legge 20 marzo 1865 n 2248, all e, opera anche di fronte ad Atti materiali della pa in cui sia attualmente ed inequivocabilmente riconoscibile il perseguimento di una finalita pubblica, o perche l'attivita assuma caratteristiche tali da potervisi ravvisare un vero e proprio atto amministrativo, o perche essa venga svolta in chiara funzione dell'esecuzione o della preparazione di un tale atto. Non ricorrono tali connotati nell'occupazione, da parte della Gescal, di una striscia di terreno nella costruzione di case per lavoratori non ancora assegnate, e pertanto e proponibile avanti al giudice ordinario la domanda di demolizione delle opere con cui e avvenuta l'illegittima occupazione. (V 3167'73, mass n 366970; 303'67, mass n 326130).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)