Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 14/05/2010 Cc. (dep. 23/09/2010) Rv. 248240 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana - Udienza dinanzi al Tribunale del Riesame - Avviso - Traduzione - Necessità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)