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Sez. 1, Sentenza n. 4149 del 11/11/1976 (Rv. 382824 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE AL DPR N 649 DEL 1972 - SUBINGRESSO DELL'APPALTATORE NEI DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMUNE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI AGENTI - EQUIPARAZIONE - LITI PROMOSSE PER REALIZZARE LA PRETESA TRIBUTARIA E PER RESISTERVI - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM DELL'APPALTATORE - APPALTO AFFIDATO AD UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL DIRETTORE PREPOSTO ALL'UFFICIO LOCALE - LIMITI - PRETESA TRIBUTARIA DELL'AGENTE LOCALE - ESERCIZIO CON ATTO DIVERSO DALL'INGIUNZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CONTRIBUENTE - LEGITTIMAZIONE DEL DIRETTORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382824-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE AL DPR N 649 DEL 1972 - SUBINGRESSO DELL'APPALTATORE NEI DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMUNE - POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI AGENTI - EQUIPARAZIONE - LITI PROMOSSE PER REALIZZARE LA PRETESA TRIBUTARIA E PER RESISTERVI - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM DELL'APPALTATORE - APPALTO AFFIDATO AD UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL DIRETTORE PREPOSTO ALL'UFFICIO LOCALE - LIMITI - PRETESA TRIBUTARIA DELL'AGENTE LOCALE - ESERCIZIO CON ATTO DIVERSO DALL'INGIUNZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CONTRIBUENTE - LEGITTIMAZIONE DEL DIRETTORE - SUSSISTENZA.*

Anteriormente all'entrata in vigore del DPR 26 ottobre 1972, n 649, l'appaltatore della riscossione delle imposte di consumo subentrava in tutti i diritti ed obblighi del comune nei confronti dei contribuenti e le facolta degli agenti da lui nominati erano equiparate a quelle degli agenti del comune. Quale titolare dei diritti che, in caso di gestione diretta, sarebbero spettati allo ente impositore, lo stesso appaltatore, era legittimato sia in senso attivo sia in senso passivo rispetto alle liti promosse per realizzare la pretesa tributaria e per resistere ad essa. Ferma la legittimazione ad causam dell'appaltatore, nel caso in cui l'appalto per la riscossione delle imposte di consumo fosse stato affidato a un ente di diritto pubblico (nella specie, l'ingic), la legittimazione processuale spettava alla persona che ne aveva la rappresentanza legale e sia pure in via sussidiaria e facoltativa, dal direttore preposto all'ufficio locale (agente), limitatamente ai rapporti processuali inerenti agli Atti da lui posti in essere. Quest'ultimo principio trovava applicazione non soltanto con riferimento al procedimento conseguente alla opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dall'agente locale dell'appaltatore ma anche nel caso in cui il contribuente avesse proposta un'Azione di accertamento negativo della pretesa tributaria fatta valere dal medesimo agente locale mediante atto diverso dall'ingiunzione. (V 844/75, mass n 374224; (V 582/72, mass n 356618; (V 3040/71, mass n 354342; (V 1575/68, mass n 333311; (V 610/65).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)