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Sez. 5, Sentenza n. 48736 del 13/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261297 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato in riforma della decisione di primo grado - Modifica della decisione sulle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261297-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di riformare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)