Sez. 3, Sentenza n. 7535 del 21/12/1983 (Rv. 432129 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - OBBLIGO DI CONSEGNA DA PARTE DEL VENDITORE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI ORIGINE - INCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - OBBLIGO DI CONSEGNA DA PARTE DEL VENDITORE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI ORIGINE - INCLUSIONE.*
Fra i documenti che, in caso di vendita di auto o di motoveicolo, il venditore deve consegnare all'acquirente, ai sensi del terzo comma dell'art. 1477 cod. civ., essendo essi necessari all'Esercizio dei poteri di godimento e di scambio della cosa, rientrano non soltanto quelli occorrenti per la trascrizione nel pubblico registro automobilistico del passaggio di proprietà (libretto di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autentica di vendita), ma anche quelli indispensabili, prima ancora, per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per la immatricolazione del veicolo da parte dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile (dichiarazione di conformità o certificato di origine). (V 6276/80, mass n 410016 sulla prima parte; (V 3684/69, mass n 343930 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, DPR 27/10/1958 num. 956 art. 53, DPR 27/10/1958 num. 956 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)