Sez. L, Sentenza n. 15811 del 15/12/2000 (Rv. 542660 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Legge n. 413 del 1984 recante il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi - Normativa transitoria relativa alle pensioni liquidate tra il giorno 1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della stessa legge n. 413 del 1984 - Contenuto precettivo - Riliquidazione delle suddette pensioni secondo la nuova normativa prescindendo dal possesso dei requisiti contributivi e di anzianità necessari per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia secondo le norme generali dell'a.g.o. - Conseguenze - Benefici previsti dagli artt. 24 e 25 della citata legge n. 413 del 1984 in materia di calcolo della pensione - Attribuibilità alla suddetta categoria di pensionati.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In base alla normativa transitoria dettata dall'art.58 della legge n. 413 del 1984 -che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza marinara e il trasferimento all'INPS delle posizioni assicurative presso la stessa costituite e dei relativi obblighi- tutte le pensioni liquidate ai marittimi tra il giorno 1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1984 devono essere "riliquidate" con effetto dalla decorrenza originaria "secondo le norme contenute nella legge" stessa; inoltre alle pensioni liquidate tra il giorno 1 gennaio 1980 e il luglio 1989 si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1980. Ne consegue che ai marittimi la cui pensione sia stata liquidata tra il giorno 1 gennaio 1980 e il luglio 1984 competono, in sede di riliquidazione, sia il beneficio di cui all'art. 25, comma primo, della menzionata legge n. 413 del 1984, sia quelli generali previsti dal precedente art. 24 della stessa legge (consistenti, rispettivamente, nella maggiorazione dei periodi contributivi e nell'assunzione della retribuzione effettiva -anziché di quella tabellare-, come base di calcolo per la liquidazione della pensione), ferma restando l'applicabilità delle norme più favorevoli vigenti nella soppressa Cassa. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che al momento del pensionamento i suddetti marittimi non fossero in possesso dei requisiti contributivi e di anzianità per ottenere la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia secondo le norme generali sull'a.g.o., atteso che tale condizione assume rilievo esclusivamente per i marittimi le cui pensioni siano state liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1984.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 25 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 413 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)