Sez. 3, Sentenza n. 5410 del 04/09/1986 (Rv. 447940 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - AFFRANCAZIONE - CONDIZIONI - POSSESSO ULTRATRENTENNALE - MIGLIORIE IN CONFORMITÀ DELL'USO LOCALE E DELLA CONVENZIONE - PROVA - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCIE DEL LAZIO - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - AFFRANCAZIONE - CONDIZIONI - POSSESSO ULTRATRENTENNALE - MIGLIORIE IN CONFORMITÀ DELL'USO LOCALE E DELLA CONVENZIONE - PROVA - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'affrancazione del fondo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 327 del 1963, nei rapporti a miglioria delle provincie del Lazio di natura non perpetua, è necessaria la prova da parte del coltivatore del possesso ultratrentennale e dell'apporto di migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito il quale aveva escluso che potesse qualificarsi come enfiteusi o Colonia perpetua l'originario contratto, nel quale era previsto l'Obbligo del conduttore di eseguire piantagioni di alberi fruttiferi entro un triennio, la ripartizione annuale dei prodotti e l'intrasmissibilità del diritto del conduttore medesimo per atto inter vivos, a nulla rilevando - ai fini della perpetuità - che il pagamento dei Tributi relativi al fondo fosse posto a carico del concessionario). (V 3835/82, mass n 421805; (V 5265/80, mass n 409105).*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)