Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 16/09/1980 (Rv. 409105 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - DISCIPLINA EX ART 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA MIGLIORATIVA - INCLUSIONE - NATURA E FUNZIONE DI TALE CLAUSOLA E DURATA CONVENZIONALE DELL'AFFITTO - ININFLUENZA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME RAPPORTO DI MIGLIORIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - DISCIPLINA EX ART 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA MIGLIORATIVA - INCLUSIONE - NATURA E FUNZIONE DI TALE CLAUSOLA E DURATA CONVENZIONALE DELL'AFFITTO - ININFLUENZA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME RAPPORTO DI MIGLIORIA - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art 1, primo comma, della legge 25 febbraio 1963 n 327 - secondo cui i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, comunque denominati e costituiti, nei quali il coltivatore del fondo abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni e abbia apportato ad esso migliorie in conformita dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e vengono regolati, oltre che dalle norme della legge medesima, da quelle sull'enfiteusi e della legge 11 giugno 1926 n 998 - si riferisce, per l'ampiezza della sua formulazione, anche ai rapporti di affitto con clausola migliorativa, indipendentemente dalla natura e dalla funzione attribuite a tale clausola nonche dalla durata convenzionale (non perpetua ma temporanea) dell'affitto. Ai fini della qualificazione del rapporto come rapporto di miglioria, la cui assimilazione al regime dell'enfiteusi (con conseguente concessione del diritto di affrancazione) e stata riconosciuta legittima con sentenza della Corte costituzionale 28 aprile 1966 n 30, e indispensabile - come specificato dal secondo comma dell'art 1 citato - l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore o il pagamento, da parte del medesimo, del valore delle migliorie esistenti all'atto del suo ingresso nel fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)