Sez. 3, Sentenza n. 782 del 19/01/2001 (Rv. 543362 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobile locato - Danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobate - Responsabilità in via esclusiva del proprietario - Sussistenza - Danni arrecati da altre parti ed accessori del bene locato - Responsabilità esclusiva del conduttore - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. dei danni che la cosa locata abbia cagionato a terzi, compresi in essi il locatore se danneggiato in altra sua cosa o nella persona e si libera da tale responsabilità' o solo dando la prova del fortuito che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante il danno ha riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, quindi, ai suoi poteri di vigilanza. Il proprietario - locatore resta tuttavia custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore vale a dire le strutture murarie, gli impianti in essi conglobati sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare il danno. In tale ambito sono compresi gli impianti idrici e sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)