Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 03/12/1997 (Rv. 510663 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA | Ammissibilità - Revoca - Nozione - Rottura dei tubi dell'impianto idrico sanitario - Inclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA
L'art. 2053 cod. civ. che contempla la responsabilità del proprietario per rovina di edificio comprende ogni disgregazione sia pure limitata dell'edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente collegati compresa la rottura dei tubi dell'impianto idrico - sanitario, ponendosi in rapporto di specialità rispetto all'art. 2051 cod. civ., consentendo, non diversamente da quest'ultimo, la prova del fortuito e l'esonero del proprietario dalla responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)