Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 06/05/2010 (Rv. 612915 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Univoca manifestazione di volontà di entrambe le parti successiva alla scadenza - Necessità - Conseguenze - Silenzio del conduttore successivo alla disdetta - Permanenza nell'immobile oltre il termine contrattuale - Accettazione dei canoni da parte del locatore - Irrilevanza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
Ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione occorre che dall'univoco comportamento tenuto da entrambe le parti, dopo la scadenza del contratto medesimo, possa desumersi la loro implicita ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo. Ne consegue che detta rinnovazione non può dedursi dal totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta o dalla permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale o, ancora, dall'accettazione dei canoni da parte del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)