Sez. 3, Sentenza n. 19322 del 27/09/2004 (Rv. 577375 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la scadenza contrattuale - Comportamento concludente ai fini della rinnovazione tacita - Esclusione - Univoca manifestazione di volontà di entrambe le parti successiva alla scadenza.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale, quantunque protrattasi per un lungo periodo di tempo, ma occorre che dall'univoco comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza del contratto posso desumersi la tacita volontà di entrambe di mantenere in vita il rapporto locativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)