Sez. L, Sentenza n. 5825 del 06/11/1982 (Rv. 423572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA E DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE ED ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI ESSA - AUTONOMIA - CONSEGUENZA IN TEMA DI PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELLA SECONDA - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA E DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE ED ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI ESSA - AUTONOMIA - CONSEGUENZA IN TEMA DI PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELLA SECONDA - DECORRENZA.*
La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per un periodo del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione stessa, ancorché si fondi sugli stessi elementi di fatto, è del tutto autonoma rispetto a quella diretta al riconoscimento della qualifica superiore. Solo con questa si fa valere un diritto alla posizione (status) del lavoratore nella organizzazione aziendale, soggetto alla prescrizione decennale, senza alcuna sospensione nel corso del rapporto di lavoro, mentre l'altra, volta al conseguimento di immediati diritti retributivi, è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., la quale non decorre durante il rapporto di lavoro che non sia dotato del requisito della stabilità. Pertanto, qualora il rapporto di lavoro sia divenuto stabile a seguito dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, la domanda giudiziale rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, in quanto proposta entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, è tempestiva ed il relativo diritto richiesto non può considerarsi estinto per prescrizione. (Conf 10/80, mass n 403369; (Conf 5998/79, mass n 402698; (Conf 2885/78, mass n 392315; (Conf 1080/77, mass n 384707; (Conf 25/77, mass n 383526; (Conf 4732/76, mass n 383470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)