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Sez. L, Sentenza n. 5998 del 17/11/1979 (Rv. 402698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA E DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE ED ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI ESSA - AUTONOMIA - CONSEGUENZA IN TEMA DI PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELLA SECONDA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA E DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE ED ALLA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI ESSA - AUTONOMIA - CONSEGUENZA IN TEMA DI PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELLA SECONDA - DECORRENZA.*

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per un periodo di durata del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione stessa, ancorche si fondi sugli stessi elementi di fatto, e del tutto autonoma rispetto a quella diretta al riconoscimento della qualifica superiore. Solo con questa si fa valere un diritto alla posizione (status) del lavoratore nell'organizzazione aziendale, soggetto alla prescrizione decennale, senza alcuna sospensione nel corso del rapporto di lavoro, mentre l'altra, volta al conseguimento di immediati diritti retributivi e soggetta alla prescrizione quinquennale ex art 2948 n 4 cod civ, la quale non decorre durante la pendenza del rapporto di lavoro che non sia dotato del requisito della stabilita. Pertanto, qualora il rapporto di lavoro sia diventato stabile a seguito dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, la domanda giudiziale rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente proposta entro il quinquennio della predetta data di entrata in vigore della legge n 300 del 1970 e proponibile ed il relativo diritto richiesto non puo considerarsi estinto per prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)