Sez. L, Sentenza n. 6938 del 07/05/2003 (Rv. 562721 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Statuizione del giudice - Capo della sentenza suscettibile di autonomo passaggio in giudicato - Configurabilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nelle controversie relative a crediti di lavoro, la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, per cui è necessario proporre sul punto uno specifico mezzo di impugnazione, anche quando sia stata proposta impugnazione in ordine all'esistenza stessa del credito per la somma capitale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)