diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 43466 del 17/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001) Rv. 220281 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Abrogazione disposta dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205 - Condotta sussumibile sotto l'ipotesi del reato di ingiuria - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220281-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

In tema di oltraggio, la circostanza che all'abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato, non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) ogniqualvolta il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati, ritenendo che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente -in fatto- all'offesa al decoro, prevista per il vigente reato di ingiuria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 61 n. 10, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)