Sez. 6, Sentenza n. 29700 del 03/04/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 225479 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen. ad opera della legge 25 giugno 1999 n. 205 - Reati precedentemente commessi - Applicabilità della disposizione transitoria e conseguente decorrenza di nuovi termini per la proposizione della querela - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999 n. 205, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore e già contestati come oltraggio, non può trovare applicazione la disposizione transitoria di cui al successivo articolo 19, che stabilisce nuovi termini di decorrenza per la proposizione della querela, perché essa si riferisce esclusivamente a quei reati che sono divenuti perseguibili a istanza di parte per effetto della medesima legge-delega o dei decreti legislativi emanati in esecuzione di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 344 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)