Sez. U, Sentenza n. 29023 del 27/06/2001 Ud. (dep. 17/07/2001) Rv. 219224 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p. ad opera della legge 25 giugno 1999, n.205 - Reati precedentemente commessi - Conseguenze in sede cognitiva - Possibilità per il giudice di qualificare diversamente il fatto - Sussistenza - Decorrenza di nuovi termini per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, i fatti precedentemente commessi e già contestati come oltraggio a pubblico ufficiale o a pubblico impiegato possono essere riqualificati dal giudice della cognizione, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp), fermo restando, quanto alla condizione di procedibilità, che non può trovare applicazione in tali ipotesi la disposizione transitoria di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 205/99, che ha introdotto nuovi termini per la presentazione della querela esclusivamente con riferimento a quei delitti che sono divenuti perseguibili ad istanza di parte per effetto della medesima legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 344 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)