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Sez. L, Sentenza n. 3640 del 19/06/1984 (Rv. 435635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - DIRITTO DEL LAVORATORE - MISURA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - LIMITI - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - DIRITTO DEL LAVORATORE - MISURA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - LIMITI - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI MATURATE - CONFIGURABILITÀ - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al solo risarcimento del danno (che, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, non necessita di alcuna prova) e non anche alle retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione, retribuzioni che gli competono, invece, solo dopo tale sentenza e fino all'effettiva reintegrazione. (V 552/82, mass n 418269; (V 1473/78, mass n 390848; (Conf 4866/82, mass n 422871).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)