Sez. L, Sentenza n. 1473 del 30/03/1978 (Rv. 390848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INVALIDO O INEFFICACE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE LICENZIATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INVALIDO O INEFFICACE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE LICENZIATO.*
A norma dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento invalido o inefficace nella misura non inferiore a cinque mensilita di retribuzione, a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza del danno. Per contro, al di sopra di questo limite il danno dev'essere provato secondo il principio generale dell'art 2697 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)