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Sez. 1, Sentenza n. 6910 del 14/10/2011 Cc. (dep. 22/02/2012) Rv. 252071 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Presupposti per la concessione ai recidivi introdotti dall'art. 7 della L. n. 251 del 2005 - Condanne anteriori - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252071-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La nuova disciplina sui presupposti per la concessione della semilibertà ai recidivi, contenuta nell'art. 50 bis L. n. 354 del 1975 (come introdotta dall'art. 7, comma quinto, Legge n. 251 del 2005), opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di detta legge, non avendo essa natura di norma sostanziale e non applicandosi, perciò, il regime della disposizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)