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Sez. L, Sentenza n. 10716 del 30/10/1997 (Rv. 509410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamenti ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Onere di comunicazione del datore di lavoro - Mancato rispetto - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento - Contenuto dell'onere - Carattere dettagliato e specifico - Comunicazione limitata ai nomi e alle qualifiche dei licenziandi con accenno a precedenti incontri sindacali di contenuto non specifico - Insufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Nel caso di licenziamento per riduzione dell'attività produttiva effettuato a norma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la procedura prevista nei commi da secondo a dodicesimo di detto articolo, il cui rispetto si pone come condizione di efficacia del licenziamento ai sensi del successivo articolo 5 della stessa legge, non può considerarsi osservata da una comunicazione del datore di lavoro contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche, nonché un semplice cenno a precedenti incontri con le organizzazioni sindacali, solo marginalmente relativi ai motivi tecnici della necessaria riduzione, imponendo la menzionata legge al datore di lavoro un onere di dettagliate indicazioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale dell'opportunità di chiedere l'esame congiunto della situazione e dei possibili rimedi (e riguardanti, secondo la dettagliata indicazione della legge, i motivi della situazioni di eccedenza e quelli, di carattere tecnico organizzativo e produttivo che non consentono l'adozione di misure atte a porvi rimedio evitando in tutto o in parte la dichiarazione di mobilità; il numero, la collocazione aziendale e i profili personali dei lavoratori eccedenti; i tempi di attuazione del programma di mobilità; le misure programmate per fronteggiarne le conseguenze sul piano sociale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)