Sez. L, Sentenza n. 10187 del 20/11/1996 (Rv. 500666 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Mancata comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro e alla Commissione regionale dell'impiego dell'elenco dei lavoratori licenziati - Effetti - Azione di risarcimento per mancato godimento dei connessi benefici - Esperibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati all'Ufficio regionale del lavoro e alla Commissione regionale dell'impiego, essendo prevista a recesso avvenuto, non può incidere sulla validità ed efficacia di quest'ultimo; pertanto, l'omissione della suddetta comunicazione(che, a norma degli artt. 6, 7 e 16 legge 23 luglio 1991 n.223, serve per la compilazione delle liste dei lavoratori in mobilità, per l'utilizzo temporaneo di essi in opere e servizi di pubblica utilità, nonché per il conseguimento dell'indennità di mobilità) può determinare solo un'azione di risarcimento per il mancato godimento dei benefici connessi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)