Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204824 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Successiva ad ordinanza dichiarata inefficace per inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. - Rimedi esperibili.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere
Nei confronti di ordinanza di custodia cautelare emessa successivamente alla declaratoria di inefficacia di precedente ordinanza, per inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma nono e decimo, cod. proc. pen., i rimedi esperibili sono il riesame o il ricorso per cassazione "per saltum", non l'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)