Sez. 6, Sentenza n. 3807 del 06/12/1996 Cc. (dep. 14/02/1997) Rv. 208190 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare ex art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. - Reviviscenza dell'originario provvedimento - Sussistenza - Impugnazione - Esperibilità del riesame - Esclusione - Esperibilità dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare a norma dell'art. 307, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario, come si ricava dall'espressione "è tuttavia ripristinata", contenuta nell'alinea del predetto comma, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame, rimedio proponibile solo contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive, bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui, per i provvedimenti "de libertate", non possa sperimentarsi il riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)