Sez. 2, Sentenza n. 1540 del 27/02/1996 (Rv. 496056 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Omessa dichiarazione o notificazione di detti eventi da parte del procuratore - Effetti nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto -.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La morte della parte costituita sopravvenuta in sede di merito prima della chiusura della discussione in appello trova regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di integrazione ed interferenza nella relativa disciplina delle norme che regolano gli effetti dell'evento cennato in ulteriori e diversi momenti del processo e, in particolare, delle prescrizioni dell'art. 328 del codice di rito, afferenti all'interruzione o alla proroga dei termini di impugnazione. Pertanto, qualora il procuratore della parte ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'avvenuta morte del soggetto da lui rappresentato, la posizione di questo resta stabilizzata rispetto alle altre parti ed al giudice quale persona ancora esistente sia nell'ulteriore fase attiva in corso del rapporto processuale, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione, a seguito e per effetto della proposizione di impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)