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Sez. U, Sentenza n. 10873 del 30/04/2008 (Rv. 602834 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602834-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE

In materia di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti; ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della citata sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo (nella specie, la sentenza di merito aveva respinto l'eccezione di nullità del lodo per nullità della clausola compromissoria, osservando che non era ravvisabile alcun atto dal quale potesse desumersi una volontà di parte contraria al deferimento della controversia in arbitri; la S.C. ha cassato la pronuncia, rilevando che era inconferente procedere alla verifica della volontà della parte, poiché la norma che rendeva obbligatorio l'arbitrato era venuta meno solo a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)