Sez. 1, Sentenza n. 7036 del 28/07/1997 (Rv. 506305 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - "Ius superveniens" dell'art. 3, comma sessantacinquesimo legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Applicabilità nel giudizio in Cassazione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel giudizio di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, lo "ius superveniens" costituito dal comma sessantacinquesimo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n 662 trova applicazione anche in sede di legittimità in relazione ai ricorsi per Cassazione proposti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, purché non sia intervenuto giudicato, anche implicito, sulla questione. Il giudice di merito che, in seguito alla cassazione con rinvio della sentenza, deve provvedere alla concreta applicazione della nuova disposizione è legittimato a valutare sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza di eventuali questioni di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 622 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)