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Sez. L, Sentenza n. 1102 del 26/03/1976 (Rv. 379767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI.*
Stato
decisa il 1976-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI.*

Si ha trasferimento di azienda, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 2112 cod civ, ove si verifichi mutamento del titolare, cioe dell'imprenditore, rimanendo sostanzialmente inalterata l'obiettiva struttura e l'unita economica dell'azienda medesima. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nel caso di trasferimento di singoli beni del complesso aziendale. (V 357/72, mass n 356237; (V 2380/70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)