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Sez. U, Sentenza n. 10060 del 26/04/2013 (Rv. 626158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza - Sindacato della Corte di cassazione - Ambito operativo - Limiti interni ed esterni della giurisdizione - Distinzione - Interpretazione del giudicato amministrativo e delle norme del giudizio di ottemperanza - Inammissibilità del sindacato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali è consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, individuando, attraverso un'operazione ermeneutica, l'oggetto del giudicato amministrativo, afferente la declaratoria di nullità di titoli negoziali, aveva ritenuto rientrante in esso la "restituzione", in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, del pacchetto azionario trasferito, pur restandone attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla "proprietà").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)