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Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 19/01/2017 Ud. (dep. 01/03/2017) Rv. 269422 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" - Procedimenti pendenti presso uffici diversi - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269422-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad ufficii diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che diversamente ragionando si finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)