Sez. L, Sentenza n. 3345 del 21/05/1981 (Rv. 413921 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RINUNCIA PREVENTIVA A DIRITTI INDISPONIBILI - INCLUSIONE IMPLICITA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RINUNCIA PREVENTIVA A DIRITTI INDISPONIBILI - INCLUSIONE IMPLICITA - CONSEGUENZE.*
Il patto di conglobamento della retribuzione, in quanto implicante una rinuncia preventiva a diritti indisponibili, e nullo, ma, poiche la nullita non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (art 2126 cod civ), deve essere conservato nei limiti della sua legittimita. A tal fine occorre determinare inequivocamente i singoli diritti e la misura dei compensi per ciascuno di essi previsto, in maniera che la distinguibilita della retribuzione-base da ogni altro compenso conglobato consenta la verifica-da effettuarsi confrontando il compenso pattiziamente conglobato e quello risultante dalla somma delle varie voci retributive-dell'avvenuto riconoscimento al lavoratore, nell'entita e nella misura dovuta, dei diritti indisponibili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili. (V 2375/80, mass n 406076; (V 4449/77, mass n 388049; (V 1693/70, mass n 347631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)