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Sez. 3, Sentenza n. 40969 del 27/10/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232371 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Successivo rilascio del permesso di costruire - A seguito di modificazioni delle norme urbanistico-edilizie - Effetto estintivo del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232371-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il rilascio di un permesso di costruire relativo ad un immobile già realizzato, ed in assenza del duplice accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione della domanda, non comporta l'estinzione del reato urbanistico in quanto non diviene applicabile l'art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che trattasi di un provvedimento giustificato dai principi generali attinenti al buon andamento ed all'economia dell'azione amministrativa nell'ipotesi di opere che benché non conformi alle norme urbanistico edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite lo sono divenute successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute, ma diverso da quello disciplinato dall'art. 36 del citato d.P.R. n. 380. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come l'avvenuto rilascio del permesso di costruire produrrà i propri effetti in tema di emissione dell'ordine di demolizione, rendendolo superfluo o revocabile).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)