Sez. 3, Sentenza n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260973 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - Conformità postuma del manufatto abusivo per effetto della cd. sanatoria giurisprudenziale - Estinzione del reato - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)