Sez. U, Sentenza n. 634 del 04/03/1966 (Rv. 321257 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ESPROPRIANTE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ESPROPRIANTE.*
Ai fini della proponibilita della domanda di retrocessione del bene espropriato per la sua mancata utilizzazione, non puo ritenersi sufficiente il generico riconoscimento, da parte dell'amministrazione espropriante, che, dopo l'esecuzione dell'opera, e cessata la sua destinazione all'uso pubblico, poiche l'art.61 della legge 25 giugno 1865, n.2359 prevede l'adempimento di precise formalita, fra le quali principalmente- quella della pubblicazione di un avviso che indichi specificamente quali beni, non dovendo piu servire all'attuazione dell'opera, siano in condizioni di essere rivenduti. Ne consegue che, solo se tali formalita siano state eseguite e, in Mancanza, se sia stato emesso dal prefetto, cui la parte interessata puo ricorrere il decreto che dichiari che i beni non servono piu all'opera pubblica, e consentito esercitare, davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, il diritto alla retrocessione. *
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)