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Sez. U, Sentenza n. 2550 del 28/06/1975 (Rv. 376478 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - OPERA PUBBLICA ESEGUITA SU FONDO DIVERSO DALL'ESPROPRIATO - PENDENZA DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE DEL FONDO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376478-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - OPERA PUBBLICA ESEGUITA SU FONDO DIVERSO DALL'ESPROPRIATO - PENDENZA DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE DEL FONDO - CONDIZIONI.*

Se un terreno espropriato, assieme a maggior consistenza, per l'esecuzione di opere di pubblica utilita, non abbia ricevuto la prevista destinazione, ma le opere medesime, ancorche di fatto gia attuate su un altro fondo dello stesso compendio espropriato siano ancora giuridicamente eseguibili per la mancata scadenza dei termini all'uopo fissati, il soggetto passivo dell'espropriazione puo agire in giudizio non per la restituzione del bene, difettando i presupposti di cui all'art 63 della legge 25 giugno 1865 n 2359, ma solo per la retrocessione del medesimo quale residuo inutilizzato, ai sensi degli artt 60-62 della citata legge, ed a condizione, quindi, che la pubblica amministrazione ne abbia discrezionalmente accertato e dichiarato la inservibilita. (V 729/72, mass n 356872; 2908/69, mass n 342751; (V 634/66, mass n 321257).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 62, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)