Sez. L, Sentenza n. 314 del 14/01/1981 (Rv. 410755 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI.*
Il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli Atti o documenti della causa e ammesso non gia quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di cio che emergeva dagli Atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, onde non poteva dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere. (V 1028/75, mass n 374438; (V 50/75, mass n 373187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)