Sez. 3, Sentenza n. 3388 del 03/06/1982 (Rv. 421364 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
A norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto quale motivo di revocazione è unicamente quello derivante da una falsa percezione di ciò che emerge dagli Atti in modo non solo incontroverso ma anche incontrovertibile, onde di esso non ricorrono gli estremi quando trattasi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una valutazione, da parte del giudice, dei fatti di causa, poiché in tale ipotesi si è in presenza di un errore di giudizio, non compreso tra i motivi dell'impugnazione revocatoria e denunciabile solo con il ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (V 6672/81, mass n 417536; (V 6109/81, mass n 416908; (V 314/81, mass n 410755; (Conf 3143/81, mass n 413711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)