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Sez. L, Sentenza n. 3752 del 21/06/1985 (Rv. 441332 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL MOTIVO - PRESUPPOSTI - SPECIFICAZIONE DEL RECESSO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO ALL'ATTO DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441332-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL MOTIVO - PRESUPPOSTI - SPECIFICAZIONE DEL RECESSO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO ALL'ATTO DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio dell'immutabilità del motivo del recesso del datore di lavoro non implica che lo stesso debba essere specificato in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto all'atto del licenziamento, essendo invece sufficiente che sia indicata la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze di fatto essenziali di tal che in Sede di impugnazione e di giudizio non può essere invocata una fattispecie totalmente diversa, mentre è sempre possibile precisare quella dedotta esplicitando elementi di fatto non puntualmente indicati nella motivazione del licenziamento. (V 2697/84, mass n 434740; (V 2964/84, mass n 435009; (V 3756/83, mass n 428667; (V 5368/81, mass n 416087).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)