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Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 28/04/1983 (Rv. 427829 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MORA - MAGGIOR DANNO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA CALCOLATA CON GLI INDICI ISTAT - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427829-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MORA - MAGGIOR DANNO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA CALCOLATA CON GLI INDICI ISTAT - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini del risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla mora, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il giudice può utilizzare il notorio acquisito alla comune esperienza dell'impiego del danaro da parte del creditore in maniera coerente con la propria qualità professionale, secondo i criteri della normalità e della possibilità, per inferirne la sussistenza in concreto del maggior danno lamentato e per determinarne la misura nella svalutazione monetaria sopravvenuta alla scadenza del debito, facendo applicazione, per la relativa liquidazione, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall'i.S.T.A.T.. (V 7054/82, mass n 424722; (V 5458/82, mass n 423219; (V 3122/82, mass n 421055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)